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C.M. 29/03/2002

1. di proporre e fissare per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta com/le sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2); 2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalilizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata È applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di non operare nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000, ai sensi del comma 2 art. 8 Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sopracitato. (Omissis). Il Comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. da applicare sul territorio di questo Comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza. (Omissis) . Il Comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

2. di determinare per l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalità applicative già adottate nell'anno 2001: aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione: di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario; dei terreni agricoli; aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa); aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta È ridotta del cinquanta per cento n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile È comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 2002

a) Un'aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente

b) Un'aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

2. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2002

a) di fissare in euro 132 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

b) di fissare in euro 168 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa. (Omissis). Il Comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille le detrazioni per abitazione principale di lire 200.000. (Omissis) . Il Comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: aliquota 5 per mille per unità adibita ad abitazione principale; aliquota 5 per mille per terreni ed aree fabbricabili; aliquota ordinaria 6 per mille.

2. di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di e 120 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis) . Il Comune di CASSACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione

1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,2 per mille per le motivazioni indicate in premessa; 2. di confermare per il 2002 l'aliquota diversificata, pari al 6,5 per mille per gli immobili classificati e ricadenti nelle seguenti categorie di fabbricati: GRUPPO C: C/1 - Negozi e botteghe; GRUPPO D: D/1 - Opifici; D/2 - Alberghi e pensioni; D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/4 - Case di cura e ospedali; D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione; D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 - Residenze; D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 - Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari.

3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103,2914 - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonchÈ utilizzo;

4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per mille. (Omissis) . Il Comune di CASSINA DÈ PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulano contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articolo 2 e 3 della Legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille. (Omissis). Il Comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; Aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale; Aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 (lire 200.000) (art. 8 comma 3, Decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3 comma 55 Legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari; 4. per Il Comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, comprese le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata......................aliquota 4 per mille

b) unità immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate.................................................aliquota 7 per mille

 

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